Fatturare clienti esteri da forfettario: ecco come funziona con IVA, reverse charge e VIES
Hai un cliente in un altro Paese e sei in regime forfettario? Scopri come fatturare senza applicare l'IVA, quando serve il VIES e cosa cambia tra clienti UE ed extra-UE, con esempi pratici.
Hai finalmente un cliente all'estero — magari un'azienda tedesca, un negozio online americano o un privato francese — e ti sei bloccato davanti alla fattura: devi mettere l'IVA? E se sì, quale aliquota? La buona notizia è che, essendo in regime forfettario, la risposta è quasi sempre la stessa: niente IVA, in nessun caso. Quello che cambia, a seconda di dove si trova il cliente, sono solo alcune diciture da inserire in fattura e un paio di adempimenti da non dimenticare.
Il punto fermo: il forfettario non applica mai l'IVA
Che il cliente sia a Milano, a Berlino o a New York, se sei in regime forfettario non addebiti mai l'IVA in fattura. È una conseguenza diretta del regime di franchigia IVA in cui ti trovi (art. 1, commi 54-89, legge 190/2014): le tue fatture riportano sempre la dicitura "operazione senza applicazione dell'IVA" con il riferimento normativo, indipendentemente dal Paese del cliente.
Quello che cambia con l'estero non è quindi se applicare l'IVA, ma quale dicitura aggiungere in fattura e quali adempimenti extra ti riguardano.
Cliente in un altro Paese UE, che fa impresa (B2B)
Se fatturi un'azienda o un professionista con partita IVA in un altro Paese dell'Unione Europea, si applica il meccanismo del reverse charge: è il cliente, nel suo Paese, a doversi occupare dell'IVA con l'autofattura, non tu.
In pratica:
- in fattura non addebiti IVA, ma aggiungi la dicitura "inversione contabile" (reverse charge), con riferimento all'art. 7-ter del DPR 633/1972;
- prima di emettere la fattura devi esserti iscritto al VIES (l'archivio dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie), presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate; l'iscrizione diventa efficace dopo alcuni giorni, quindi conviene farla appena sai che avrai clienti UE, non all'ultimo momento;
- conviene sempre verificare che la partita IVA del cliente sia valida sul portale VIES prima di fatturare.
Esempio: sei una grafica freelance e realizzi un progetto da 1.500€ per un'agenzia con sede in Spagna. Emetti la fattura per 1.500€, senza IVA, con la dicitura di inversione contabile. Il tuo reddito imponibile ai fini del calcolo delle imposte forfettarie si calcola comunque su quei 1.500€, applicando il tuo coefficiente di redditività come faresti con un cliente italiano.
Cliente extra-UE, che fa impresa (B2B)
Se il cliente ha sede fuori dall'Unione Europea (Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, e così via), l'operazione è considerata fuori campo IVA per carenza del requisito di territorialità (sempre art. 7-ter). In questo caso:
- non serve l'iscrizione al VIES, che riguarda solo i rapporti intracomunitari;
- in fattura indichi comunque l'assenza di IVA, con la dicitura "operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972".
Esempio: sviluppi un sito per un cliente con sede a Londra per 2.000€. Fattura senza IVA, dicitura "fuori campo IVA", nessun VIES da controllare.
E se il cliente è un privato, non un'azienda (B2C)?
Con i privati la casistica più delicata riguarda i servizi digitali (e-book, corsi online, software in abbonamento, e simili) venduti a consumatori residenti in altri Paesi UE. Qui esiste una soglia a livello europeo di 10.000€ annui di vendite di questo tipo verso privati UE: sotto la soglia puoi continuare a fatturare senza IVA come faresti in Italia; superata la soglia, dovresti registrarti al regime OSS (One Stop Shop) per versare l'IVA nel Paese del consumatore finale.
Per prestazioni "tradizionali" (consulenza, servizi non digitali) verso privati esteri, invece, restano di norma valide le stesse regole di fatturazione italiana, senza applicazione di IVA. Questo è uno dei punti in cui vale davvero la pena farsi confermare il singolo caso da un commercialista, perché la normativa IVA sui servizi B2C ha diverse eccezioni a seconda del tipo di prestazione.
La fattura verso l'estero resta comunque una fattura elettronica
Dal 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i forfettari, senza soglie di fatturato, e questo vale anche per le fatture emesse verso clienti esteri: si trasmettono attraverso lo SDI (Sistema di Interscambio), usando il codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" al posto del codice del cliente italiano. È proprio questa trasmissione ad assorbire quello che un tempo era l'esterometro, ormai superato. Su Forfee questo passaggio è automatico: scegli il cliente estero e il sistema compila da solo il codice natura e il codice destinatario corretti.
Occhio alla soglia degli 85.000€: conta anche l'estero
Un errore comune è pensare che il fatturato estero "non conti" ai fini della soglia del regime forfettario. Non è così: tutti i tuoi ricavi o compensi, italiani ed esteri, si sommano nel calcolo degli 85.000€ annui (e dei 100.000€ oltre i quali si esce dal regime con effetto immediato). Se stai iniziando a lavorare con clienti internazionali, tienine conto quando fai le tue proiezioni di fine anno.
Checklist: cosa fare prima di fatturare un cliente estero
- Verifica se il cliente è un'azienda/professionista (B2B) o un privato (B2C): cambia la dicitura da usare.
- Se il cliente è un'azienda UE, iscriviti al VIES prima di emettere la fattura e verifica la sua partita IVA sul portale ufficiale.
- Se il cliente è extra-UE (impresa), niente VIES: basta la dicitura "fuori campo IVA" art. 7-ter.
- Se vendi servizi digitali a privati UE, tieni sotto controllo la soglia dei 10.000€ annui per capire se ti serve l'OSS.
- Ricorda che il fatturato estero si somma a quello italiano ai fini della soglia degli 85.000€.
- Emetti sempre fattura elettronica, anche per l'estero, con codice destinatario "XXXXXXX".
Come sempre, questi sono i principi generali che riguardano la maggior parte dei forfettari con clienti esteri. Se la tua situazione è più articolata — vendite online su più mercati, servizi digitali B2C in più Paesi, operazioni miste tra beni e servizi — Forfee non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata: in questi casi conviene confrontarsi con un commercialista prima di fatturare.
Fonti ufficiali
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — Normattiva
- VIES: verifica della partita IVA comunitaria — Commissione europea
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 — Normattiva
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