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Reverse charge 7 min di lettura12 ottobre 2026di Massimiliano Pili

Compri Google Ads, Meta o software esteri da forfettario? Ecco quando scatta l'autofattura

Essere forfettario ti esonera dall'applicare l'IVA sulle tue fatture, ma non dagli obblighi di reverse charge quando acquisti servizi o beni da fornitori esteri. Ecco come funziona l'autofattura, cosa è cambiato nel 2025 e quanto ti costa davvero.

Hai attivato un abbonamento a Canva Pro, lanciato una campagna Google Ads o pagato un software in dollari con la carta aziendale. Tutto normale, lo fanno quasi tutti i freelance. Ma ti sei mai chiesto se, da forfettario, dovresti fare qualcosa in più con quella spesa? La risposta, quasi sempre, è sì — e non ha niente a che vedere con l'IVA che non metti mai nelle tue fatture di vendita.

Perché riguarda anche te, che non applichi mai l'IVA

Il regime forfettario ti esonera dall'addebitare l'IVA ai tuoi clienti: le tue fatture di vendita escono senza IVA esposta, di norma con natura N2.2. Questo però vale solo per quello che vendi. Per quello che compri da fornitori esteri, le regole sono diverse e restano valide anche per te.

Quando acquisti un servizio da un'azienda che ha sede in un altro Paese (UE o extra-UE), la normativa IVA italiana (art. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972, Circolare 10/E/2016) stabilisce che l'IVA sia dovuta in Italia, a carico di chi acquista. Il meccanismo che realizza questo passaggio si chiama reverse charge (inversione contabile), e per attivarlo devi emettere un documento specifico: l'autofattura elettronica.

Nessuno te lo dice quando clicchi "conferma abbonamento" su una piattaforma estera. Ma l'obbligo esiste dal primo euro di spesa, indipendentemente da quanto sei piccolo o da quanto sia modesta la cifra.

Quali acquisti sono coinvolti

Rientrano in questo obbligo, tra gli altri:

  • servizi digitali da fornitori UE: pubblicità online (Meta Ads, spesso fatturata da Meta Platforms Ireland), software in abbonamento con sede in un Paese UE, hosting, strumenti SaaS
  • servizi da fornitori extra-UE: piattaforme con sede fuori dall'Unione Europea che offrono pubblicità, software o consulenze digitali
  • beni acquistati da fornitori UE, quando il valore annuo supera una soglia specifica (ne parliamo sotto)

Non conta se paghi con carta di credito, PayPal o bonifico: quello che conta è dove ha sede legale il fornitore, non il metodo di pagamento.

L'autofattura elettronica: i codici TD17, TD18, TD19

Per mettere in regola questi acquisti, devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) un documento elettronico con un codice "tipo documento" specifico:

  • TD17 — acquisto di servizi da fornitori esteri (UE o extra-UE): è il codice che userai più spesso, ad esempio per Google Ads, Meta Ads, software e abbonamenti esteri
  • TD18 — acquisto di beni intracomunitari (da fornitori UE), quando superi la soglia annua di 10.000 euro
  • TD19 — acquisto di beni già presenti in Italia ma venduti da un soggetto estero

Nel documento indichi l'aliquota IVA italiana corretta (di norma il 22%) e calcoli l'imposta dovuta sull'importo della fattura estera ricevuta. Il documento va inviato allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui hai ricevuto la fattura estera o effettuato l'operazione.

La soglia dei 10.000 euro: vale solo per i beni, non per i servizi

Qui si genera spesso confusione. La soglia di 10.000 euro annui esiste, ma riguarda solo gli acquisti di beni da fornitori UE (art. 38, DL 331/1993):

  • sotto i 10.000 euro l'anno, l'acquisto è trattato come se fosse "interno" e il fornitore estero applica la propria IVA nazionale
  • sopra i 10.000 euro, scatta il reverse charge con autofattura TD18

Per i servizi, invece, non esiste alcuna soglia: l'obbligo di autofattura vale dal primo euro, anche per un abbonamento mensile da pochi euro.

Serve iscriversi al VIES

Per gli acquisti intracomunitari, è necessario essere iscritti al VIES (il registro degli operatori che effettuano scambi intracomunitari). L'iscrizione non è automatica all'apertura della partita IVA: va richiesta espressamente all'Agenzia delle Entrate. Senza iscrizione al VIES, il fornitore UE potrebbe non riconoscerti come soggetto passivo IVA e addebitarti la propria IVA nazionale in fattura, un costo che poi non recuperi in nessun modo.

La novità 2025: il versamento dell'IVA è diventato trimestrale

Fino al 30 settembre 2025, l'IVA da reverse charge andava versata mensilmente, entro il 16 del mese successivo a ogni operazione. Il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 ha cambiato questa regola: per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, i forfettari (e gli altri soggetti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA) versano l'IVA da reverse charge con cadenza trimestrale, tramite modello F24.

Le scadenze indicate dai primi commenti tecnici alla norma sono:

TrimestrePeriodoScadenza
1°gennaio-marzo16 maggio
2°aprile-giugno20 agosto
3°luglio-settembre16 novembre
4°ottobre-dicembre16 febbraio (anno successivo)

Sul codice tributo da usare in F24, al momento della stesura di questo articolo diverse fonti professionali concordano sull'uso dei codici già esistenti per il versamento mensile (6001-6012), applicando quello del mese di chiusura del trimestre (6003, 6006, 6009, 6012). Trattandosi di una novità normativa recente, verifica sempre il codice aggiornato sul sito dell'Agenzia delle Entrate o con il tuo commercialista prima di versare: con Forfee, queste scadenze e i relativi importi vengono tracciati in automatico tra gli F24 in agenda, così non rischi di perderne una.

Un esempio numerico

Sei un consulente di marketing e gestisci una campagna Google Ads per 200 euro al mese, fatturata da un'entità del gruppo Google con sede in Irlanda (fornitore UE). Ogni mese:

  • ricevi la fattura di Google senza IVA italiana esposta
  • emetti un'autofattura TD17, calcolando il 22% su 200 euro: 44 euro di IVA
  • invii il documento allo SDI entro il 15 del mese successivo
  • versi i 44 euro (sommati agli altri acquisti esteri dello stesso trimestre) con F24, entro la scadenza trimestrale di competenza

Importante: questa IVA non è deducibile né scaricabile in alcun modo. Da forfettario non detrai l'IVA sugli acquisti, quindi quei 44 euro al mese sono un costo secco che si aggiunge al prezzo del servizio — un dettaglio da mettere in conto quando valuti la convenienza di un fornitore estero rispetto a uno italiano.

Cosa NON cambia

  • Resti esonerato da liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione IVA annuale e comunicazione delle liquidazioni
  • Non devi presentare il modello Intrastat per questi acquisti
  • Il tuo regime di tassazione (imposta sostitutiva 5% o 15%) e i tuoi limiti di fatturato restano quelli di sempre: le autofatture non contano ai fini della soglia degli 85.000 euro

Checklist: hai tutto sotto controllo se...

  • Sai riconoscere quali dei tuoi fornitori hanno sede all'estero (UE o extra-UE), non solo quelli italiani
  • Per i servizi esteri, emetti un'autofattura TD17 anche per importi piccoli, senza aspettare soglie
  • Per i beni dall'UE, tieni sotto controllo il cumulo annuo rispetto ai 10.000 euro (soglia TD18)
  • Sei iscritto al VIES se acquisti regolarmente beni o servizi da fornitori UE
  • Hai segnato in calendario le nuove scadenze trimestrali per il versamento F24 (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio)
  • Sai che questa IVA è un costo che non recuperi, da considerare nel prezzo reale del servizio estero

Questo articolo ha finalità informativa generale e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata, soprattutto per situazioni più complesse (acquisti misti di beni e servizi, forfettari con fornitori extra-UE multipli, dubbi sulla territorialità IVA di un servizio specifico). In questi casi parlane con un commercialista.

Fonti

Fonti ufficiali

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