Hai una quota in una società di persone o uno studio associato? Ecco perché il forfettario rischia l'esclusione
Anche una piccola quota in una società di persone, un'associazione professionale o un'impresa familiare può farti perdere il regime forfettario, senza bisogno di controllo né di un'attività collegata come invece succede con le SRL.
Hai una quota in una società di persone o uno studio associato? Ecco perché il forfettario rischia l'esclusione
Capita spesso: hai una piccola partecipazione in una società di persone, magari aperta anni fa con un familiare, oppure fai parte di uno studio associato dove però non lavori più attivamente. Pensi che, visto che non ci guadagni nulla o la quota è minima, questo non abbia nessun effetto sulla tua Partita IVA forfettaria. In realtà può essere proprio questo il dettaglio che ti fa perdere il regime, senza che tu te ne accorga.
La regola, in breve
La legge che disciplina il regime forfettario (art. 1, comma 57, lettera d, Legge 190/2014) prevede che non puoi applicare il forfettario se, nello stesso periodo, detieni una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari come definite dall'art. 5 del TUIR. Questo comprende, in pratica:
- società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS)
- società semplici (ad esempio tra professionisti)
- associazioni tra professionisti, come gli studi associati
- imprese familiari
Se rientri in una di queste situazioni mentre hai la Partita IVA forfettaria, la causa di esclusione scatta a prescindere da quanto guadagni dalla società o dall'attività che effettivamente svolgi al suo interno.
Perché è diverso dal caso delle SRL
Probabilmente hai già letto o sentito che un socio di SRL può restare forfettario, a certe condizioni: serve che detenga il controllo della società (anche indiretto) e che la SRL svolga un'attività economicamente riconducibile, anche solo in parte, a quella del forfettario. Due condizioni che devono verificarsi entrambe insieme.
Per le società di persone, le associazioni professionali e le imprese familiari la regola è molto più severa, e non prevede le stesse vie d'uscita:
- non serve il controllo: basta una quota qualsiasi, anche minima, anche di minoranza
- non conta se l'attività è riconducibile o no a quella che svolgi come forfettario
- non conta se la società è inattiva, non produce reddito o non distribuisce utili da anni
In altre parole: mentre per le SRL la legge guarda al peso che hai nella società e a cosa fa quella società, per le società di persone e le associazioni professionali guarda solo al fatto che tu ne faccia parte.
Un esempio pratico
Immagina Laura, avvocata con Partita IVA forfettaria aperta da sola. Anni fa suo padre, anche lui avvocato, ha aperto uno studio associato con due colleghi, e ha inserito Laura con una quota del 10%, giusto per un passaggio generazionale futuro. Laura non lavora in quello studio, non firma pratiche, e negli ultimi anni non ha mai incassato utili perché lo studio li ha sempre reinvestiti.
Dal punto di vista della legge, questo non cambia nulla: Laura detiene comunque una partecipazione in un'associazione professionale ai sensi dell'art. 5 TUIR, e questo basta a farla rientrare nella causa di esclusione, indipendentemente dal fatto che non ci lavori e non ne tragga alcun reddito.
Quando conta, esattamente
La causa di esclusione si valuta rispetto al periodo d'imposta in cui vuoi applicare (o continuare ad applicare) il regime forfettario. In pratica, per restare o entrare nel forfettario devi aver rimosso la causa — tipicamente cedendo o rinunciando alla quota — prima dell'inizio dell'anno in cui vuoi beneficiare del regime, non durante l'anno stesso.
Questo significa che se oggi detieni una quota di questo tipo e la cedi nel corso dell'anno, l'effetto si produce dall'anno successivo: per l'anno in corso la causa ostativa resta valida.
Checklist: verifica la tua situazione
- Hai quote in una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in una società semplice?
- Fai parte di un'impresa familiare, anche solo sulla carta?
- Sei socio di un'associazione professionale, come uno studio associato, anche con una quota minima?
- Se sì a una di queste domande: la causa di esclusione si applica comunque, anche se non lavori attivamente nella società, anche se la quota è piccola, anche se non hai mai incassato utili.
- Se vuoi restare (o entrare) nel forfettario, la quota va rimossa prima dell'inizio dell'anno in cui vuoi applicare il regime, non durante l'anno.
Se la tua situazione riguarda più partecipazioni insieme, forme societarie dal perimetro incerto (ad esempio una società semplice "di comodo" non più operativa) o si intreccia con altre cause di esclusione, Forfee non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata: in questi casi conviene parlarne con un commercialista prima di decidere come muoversi.
Fonti ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 — Normattiva
- Regime forfetario: che cos'è — Agenzia delle Entrate
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