Passare dal regime ordinario al forfettario: quando si può fare e cosa succede alla tua IVA
Il passaggio dall'ordinario al forfettario di regola scatta solo dal 1° gennaio, senza comunicazioni da inviare. Ma c'è un capitolo IVA — credito, rettifica della detrazione, rimanenze — che vale la pena calcolare prima, non dopo.
Sei in regime ordinario o in contabilità semplificata, il tuo fatturato è sotto soglia da un po', e ti stai chiedendo se e quando puoi finalmente passare al forfettario. La risposta breve è sì, ma non in un momento qualsiasi — e prima di firmare il passaggio c'è un capitolo IVA che in pochi considerano per tempo, e che può costare qualche centinaio di euro se lo scopri a cose fatte.
Quando puoi davvero passare al forfettario
Il passaggio, di regola, decorre solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui rispetti i requisiti. Non esiste una comunicazione preventiva da inviare: il forfettario si applica per "comportamento concludente", cioè inizi semplicemente a comportarti da forfettario — fatture senza IVA, niente ritenuta d'acconto — dal primo giorno dell'anno nuovo. Nessun modulo, nessuna opzione da esercitare in anticipo.
I requisiti da avere nell'anno precedente
Per passare dal 1° gennaio devi rispettare, nell'anno prima, questi requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 85.000€
- reddito da lavoro dipendente o da pensione non superiore a 35.000€ lordi (soglia confermata anche per il 2026)
- nessuna causa di esclusione: partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, controllo di una SRL che svolge un'attività riconducibile alla tua, fatturazione prevalente verso un tuo ex datore di lavoro degli ultimi due anni
Se durante l'anno il tuo fatturato dovesse superare anche solo momentaneamente i 100.000€, il discorso cambia (uscita immediata dal regime che stai lasciando), ma è un caso diverso da quello di chi sta semplicemente valutando il passaggio.
La novità 2026: il vincolo dei 3 anni non blocca più tutti
Se sei in regime ordinario per opzione (cioè hai scelto tu la contabilità ordinaria o semplificata, non ti è stata imposta), normalmente resti vincolato per 3 anni prima di poter cambiare di nuovo, per effetto del DPR 442/1997. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un'eccezione a questo vincolo: quando la scelta dell'opzione era legata a una norma poi effettivamente cambiata, puoi revocarla prima della scadenza dei 3 anni.
Il caso concreto riguarda proprio la soglia di reddito da lavoro dipendente o pensione: era previsto un abbassamento da 35.000€ a 30.000€ dal 2025, e chi si aspettava di superare la nuova soglia più bassa era passato all'ordinario per prudenza. La soglia, però, è stata confermata a 35.000€ anche per il 2026 — quel cambio di scenario normativo apre la porta a un rientro anticipato nel forfettario, senza aspettare la fine del triennio. Se non ti riconosci in questo caso specifico, vale la regola generale: passaggio solo a inizio anno.
Cosa succede alla tua IVA quando passi
Qui sta il punto che si scopre spesso troppo tardi.
Il credito IVA non si trasferisce nel forfettario. Se all'ultimo anno di ordinario chiudi con un credito, hai due strade entro il 31 dicembre: compensarlo con altri tributi in F24, oppure chiederlo a rimborso (tempi più lunghi, anche diversi mesi). Se non fai nulla, quel credito resta semplicemente bloccato.
La rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/72). Nel forfettario non detrai più l'IVA sugli acquisti: chi passa deve quindi "restituire" una quota dell'IVA già detratta sui beni strumentali non ancora completamente ammortizzati, proporzionale agli anni che mancano al termine del periodo di tutela — 5 anni per i beni mobili, 10 anni per gli immobili.
Un esempio pratico: compri un'attrezzatura da lavoro a gennaio 2024 per 5.000€ + IVA 22% (1.100€), interamente detratta in quell'anno. Il quinquennio di tutela va dal 2024 al 2028. Se passi al forfettario dal 1° gennaio 2026, mancano ancora 3 anni alla fine del quinquennio (2026, 2027, 2028): devi restituire 3/5 dell'IVA detratta, cioè 660€. Il calcolo esatto va sempre verificato caso per caso, soprattutto se hai più beni con date di acquisto diverse.
Le rimanenze di magazzino, se le hai, seguono una regola diversa e più severa: l'IVA detratta sulle merci invendute va riversata per intero, non in quote — non c'è un quinquennio che stempera l'importo.
Gli adempimenti pratici prima e dopo il passaggio
- presenta la dichiarazione IVA dell'ultimo anno in regime ordinario entro il 30 aprile dell'anno successivo: è questo il documento che formalizza il passaggio, anche se non c'è una comunicazione a parte da inviare prima
- versa l'eventuale rettifica IVA dovuta entro la scadenza ordinaria del saldo IVA (16 marzo), salvo rinvio con maggiorazione insieme alle imposte sui redditi
- dal 1° gennaio aggiorna il modello delle fatture con la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — regime forfettario": niente più IVA esposta, e verifica caso per caso l'esonero dalla ritenuta d'acconto
Checklist prima di passare al forfettario
- Ricavi/compensi dell'anno precedente sotto 85.000€
- Reddito da lavoro dipendente/pensione sotto 35.000€
- Nessuna causa ostativa (partecipazioni, controllo SRL, ex datore di lavoro)
- Situazione del credito IVA: deciso se compensarlo o chiederlo a rimborso entro il 31/12
- Calcolata la rettifica IVA su beni strumentali ed eventuali rimanenze
- Dichiarazione IVA dell'ultimo anno pronta per la scadenza del 30 aprile
- Template fatture aggiornato con la dicitura corretta dal 1° gennaio
Questo articolo non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata: per calcoli di rettifica IVA su casi complessi — più beni con date diverse, percentuali di detraibilità non ordinarie, situazioni miste — parla con un commercialista prima di procedere.
Fonti ufficiali
- DPR 10 novembre 1997, n. 442 — Normattiva
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) — Normattiva
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — Normattiva
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 — Normattiva
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