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Fatturazione 4 min di lettura12 ottobre 2026di Massimiliano Pili

Perché il forfettario non applica mai la ritenuta d'acconto in fattura

Scopri perché chi è in regime forfettario non subisce mai la ritenuta d'acconto in fattura, quale norma lo prevede e come scrivere la dicitura corretta per evitare errori dei clienti.

Perché il forfettario non applica mai la ritenuta d'acconto in fattura

Hai appena aperto la partita IVA forfettaria e un cliente ti chiede: "Ti trattengo la ritenuta d'acconto?". Oppure hai notato che le fatture di un collega in regime ordinario riportano una trattenuta del 20%, e ti stai chiedendo se te la sei dimenticata anche tu. Niente panico: se sei in regime forfettario, la ritenuta d'acconto semplicemente non si applica, mai. È una regola precisa, prevista dalla legge, e sapere come scriverla in fattura ti evita richieste di chiarimento da parte dei clienti e piccoli intoppi in fase di pagamento.

Cos'è la ritenuta d'acconto, in due parole

Nel regime ordinario, quando un professionista fattura a un'azienda, a un ente pubblico o a un altro sostituto d'imposta, il cliente trattiene una parte del compenso (di solito il 20%) e la versa direttamente allo Stato come anticipo delle tasse che il professionista dovrà pagare a fine anno. Il professionista incassa quindi solo l'80% del compenso lordo, e recupera il resto in dichiarazione dei redditi.

Perché tu, da forfettario, non la applichi

Chi è in regime forfettario paga già un'imposta sostitutiva (il 5% per i primi anni, poi il 15%) calcolata sul reddito imponibile. Applicare anche la ritenuta d'acconto significherebbe pagare due volte sulle stesse somme: prima con la trattenuta, poi di nuovo con l'imposta sostitutiva. Per evitare questa doppia tassazione, la legge esclude esplicitamente i forfettari dall'obbligo di ritenuta, sia quando la incassano (come compenso) sia quando eventualmente la dovrebbero applicare loro stessi come sostituti d'imposta verso altri.

La norma di riferimento è l'articolo 1, comma 67, della legge 190/2014, quella che ha istituito il regime forfettario così come lo conosciamo.

Come scriverlo in fattura: la dicitura corretta

Per evitare che il cliente applichi comunque la trattenuta per abitudine o per errore, ogni fattura emessa da un forfettario deve riportare una dicitura che richiami espressamente la norma. Su Forfee questa frase viene inserita automaticamente nelle tue fatture elettroniche, ma è utile sapere cosa dice:

  • "Operazione senza applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 190/2014"

Puoi trovare anche varianti leggermente diverse nella forma ma equivalenti nella sostanza (per esempio "si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, legge 190/2014"). L'importante è che il riferimento normativo sia presente e chiaro.

Un esempio numerico

Immagina di fatturare 1.000€ per una consulenza a un'azienda.

  • Regime ordinario: il cliente trattiene il 20% (200€) e te ne versa 800€. Recupererai i 200€ in dichiarazione, l'anno successivo, scomputandoli dalle imposte dovute.
  • Regime forfettario: nessuna trattenuta. Il cliente ti paga l'intero importo di 1.000€ (a cui puoi eventualmente sommare il 4% di rivalsa INPS, se la applichi). Le imposte le calcoli e le versi tu, tramite gli acconti e il saldo F24, sul reddito imponibile determinato con il tuo coefficiente di redditività.

È uno dei motivi per cui, a parità di fatturato, un forfettario ha un flusso di cassa più regolare: incassa tutto subito, senza attendere il recupero in dichiarazione.

Quando potresti comunque vederla applicata (per errore)

Capita, soprattutto con clienti aziendali abituati a lavorare con professionisti in regime ordinario, che il gestionale amministrativo applichi automaticamente la ritenuta senza controllare il regime fiscale del fornitore. Se ricevi un pagamento inferiore a quanto fatturato:

  • controlla che la dicitura sulla non applicazione della ritenuta sia presente e leggibile in fattura;
  • segnala per iscritto l'errore all'ufficio amministrativo del cliente, citando l'art. 1, comma 67, legge 190/2014;
  • chiedi la regolarizzazione del pagamento della somma trattenuta indebitamente.

L'obbligo informativo che resta

Anche se non applichi la ritenuta, chi ti paga (quando è un sostituto d'imposta) deve comunque indicare il tuo codice fiscale tra i compensi corrisposti senza ritenuta, nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi. È un adempimento che riguarda il tuo cliente, non te: a te basta emettere la fattura con la dicitura corretta.

Checklist finale

  • La ritenuta d'acconto non si applica mai alle fatture emesse in regime forfettario (art. 1, comma 67, legge 190/2014).
  • Inserisci sempre in fattura la dicitura che richiama questa norma: su Forfee è automatica.
  • Se un cliente ti trattiene comunque una somma, è un errore: segnalalo e chiedi la regolarizzazione.
  • L'assenza di ritenuta significa incassare l'intero importo fatturato, senza attese per il recupero in dichiarazione.

Questo articolo ha scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata: se ti trovi in una situazione particolare (per esempio compensi misti, rapporti con sostituti d'imposta esteri o casi dubbi sulla natura del cliente), parlane con un professionista.

Domande frequenti

Il forfettario subisce la ritenuta d'acconto?

No, mai. Chi è in regime forfettario paga già un'imposta sostitutiva sul reddito imponibile: applicare anche la ritenuta significherebbe pagare due volte sulle stesse somme, quindi la legge esclude espressamente i forfettari da questo obbligo.

Quale norma esclude i forfettari dalla ritenuta d'acconto?

L'articolo 1, comma 67, della legge 190/2014, cioè la norma che ha istituito il regime forfettario così come lo conosciamo oggi. L'esclusione vale sia quando incassi un compenso sia quando saresti tu a dover applicare la ritenuta verso altri.

Che dicitura va messa in fattura?

Una frase che richiami espressamente la norma, per esempio: "Operazione senza applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 190/2014". Serve a evitare che il cliente applichi comunque la trattenuta per abitudine.

Fonti ufficiali

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